Titolo VII

Art. 76

In vigore dal 20 gen 1972
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale; 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-76

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