Titolo VIII

Art. 81

In vigore dal 14 mar 1948
Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-81

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Art. 81 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo