Titolo IX
Art. 83
In vigore dal 20 gen 1972
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-83