Titolo IX

Art. 83

In vigore dal 20 gen 1972
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-83

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Art. 83 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo