Titolo X

Art. 87

In vigore dal 20 gen 1972
COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 87 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo