Titolo XI

Art. 90

In vigore dal 14 mar 1948
Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessino le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Province a carico dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo