Titolo XI
Art. 93
In vigore dal 14 mar 1948
Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.
La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-93