Art. 93
Titolo XI

Art. 93

110 / 114
In vigore dal 14 mar 1948
Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali. La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-93