Titolo XI

Art. 91

In vigore dal 14 mar 1948
I termini per l'applicazione dell' del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.
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Art. 91 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo