Art. 84
Titolo X

Art. 84

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In vigore dal 20 gen 1972
Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-84