Titolo III

Art. 7

In vigore dal 11 mar 1948
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell', sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata. Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione. La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-7

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