Titolo II
Art. 4
In vigore dal 11 mar 1948
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli , salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-4