Titolo III

Art. 8

In vigore dal 16 feb 2001
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione. Il Presidente della Regione ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-8

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