Titolo III

Art. 11

In vigore dal 11 mar 1948
Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata. Non è ammessa la cessione della concessione predetta. Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo