Titolo III
Art. 12
In vigore dal 11 mar 1948
Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-12