Titolo V
Art. 16
In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-16