Titolo V
Art. 21
In vigore dal 11 mar 1948
Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza, speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-21