Titolo V

Art. 17

In vigore dal 16 feb 2001
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-17

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