Titolo V
Art. 17
In vigore dal 16 feb 2001
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-17