Art. 16
Titolo V

Art. 16

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In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-16