Titolo III

Art. 9

In vigore dal 11 mar 1948
Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale. Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-9

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