Titolo III

Art. 5

In vigore dal 11 mar 1948
I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione. Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-5

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Art. 5 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo