Titolo III
Art. 5
In vigore dal 11 mar 1948
I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.
Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-5