Titolo III
Art. 6
In vigore dal 11 mar 1948
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-6