Titolo III

Art. 6

In vigore dal 11 mar 1948
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato; le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-6

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