Titolo II

Art. 2

In vigore dal 16 feb 2001
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-2

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