Titolo II

Art. 3

In vigore dal 11 mar 1948
La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie: a) industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione delle miniere; f) finanze regionali e comunali; g) istruzione materna, elementare e media; h) previdenza e assicurazioni sociali; i) assistenza e beneficenza pubblica; l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica; m) antichità e belle arti; n) annona; o) assunzione di pubblici servizi.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-3

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