Titolo III
Art. 11
11 / 54In vigore dal 11 mar 1948
Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni.
La concessione potrà essere rinnovata.
Non è ammessa la cessione della concessione predetta.
Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7
settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-11