Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 3
AUTORITÀ CENTRALI
In vigore dal 29 lug 2020
AUTORITÀ CENTRALI
1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali:
a) per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia;
b) per la Repubblica di Colombia sono Autorità Centrali:
per le richieste di assistenza giudiziaria trasmesse alla Repubblica di Colombia, l'Autorità Centrale è la Fiscalia General de la Nacion; le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla Repubblica di Colombia alla Repubblica Italiana nella fase delle indagini sono trasmesse dalla Fiscalia General de la Nacion e nella fase processuale dal Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza.
3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.
5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-3