Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 1

OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA

In vigore dal 29 lug 2020
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti denominate "le Parti"; CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che uniscono le Parti; DESIDEROSI di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria in materia penale; AGENDO in conformità alle proprie legislazioni interne, nonché nel rispetto dei principi universali di diritto internazionale, e in particolare del principio di pari sovranità e di non ingerenza negli affari interni; TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione; Hanno convenuto quanto segue: OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in avanti assistenza giudiziaria). 2. L'assistenza è prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. 4. Il presente Trattato non consente alle autorità competenti di una delle Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte. Quanto sopra, fatte salve le operazioni congiunte tra le Parti. 5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.
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OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo