Trattato di estradizione
Art. 1
OBBLIGO DI ESTRADARE
In vigore dal 29 lug 2020
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA
La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Partì;
RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità dei suoi responsabili;
DESIDERANDO rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di prevenzione e repressione del crimine;
DESIDERANDO, inoltre, regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranità nazionale, l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;
COSCIENTI che il procedimento di estradizione ha come principio fondamentale il rispetto dei Diritti Umani;
Hanno convenuto quanto segue:
OBBLIGO DI ESTRADARE
Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a estradare all'altra le persone, che sì trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle quali è stata emessa una misura privativa della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.
Storico versioni
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