Trattato di estradizione

Art. 5

ESTRADIZIONE DI CITTADINI

In vigore dal 29 lug 2020
ESTRADIZIONE DI CITTADINI 1. Quando la persona richiesta è cittadino della Parte Richiesta, questa può concedere la sua estradizione se, a sua completa discrezione, lo ritiene ammissibile. Agli effetti indicati, non rileva la cittadinanza acquisita dopo la data di commissione del reato. 2. Se la richiesta di estradizione è rigettata esclusivamente in quanto la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiesta, quest'ultima deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo, la Parte Richiesta chiede alla controparte le prove che attestano la partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono imputati, prove che devono essere fornite dalla Parte Richiedente. La Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle misure adottate in relazione alla sua richiesta. 3. Nel caso in cui sia rifiutata la consegna di una persona nei confronti della quale è stata emessa sentenza di condanna definitiva dalla Parte Richiedente, si può richiedere l'applicazione dell'exequatur al fine dell'esecuzione della pena nella Parte Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale.
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