Trattato di estradizione

Art. 3

CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

In vigore dal 29 lug 2020
CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non è concessa: a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; e, iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche c) se la condotta per la quale è richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare; d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'estradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta; e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; g) quando, per il reato per il quale è richiesta l'estradizione, è intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena; h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997; i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani; j) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, in relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.
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CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo