Trattato di estradizione
Art. 3
CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
L'estradizione non è concessa:
a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; e,
iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere considerati reati politici;
b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche
c) se la condotta per la quale è richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare;
d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'estradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta;
e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;
f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
g) quando, per il reato per il quale è richiesta l'estradizione, è intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena;
h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997;
i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani;
j) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, in relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.
Storico versioni
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