Trattato di estradizione
Art. 8
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE
DI ESTRADIZIONE
1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica.
2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale è richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da:
a) nome dell'autorità richiedente;
b) nome, nazionalità, documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;
c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;
g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.
3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.
4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o apostilte e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.
Storico versioni
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