Trattato di estradizione

Art. 10

LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

In vigore dal 29 lug 2020
LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tde-10

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