Trattato di estradizione
Art. 10
LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
In vigore dal 29 lug 2020
LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Storico versioni
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