Trattato di estradizione
Art. 12
ARRESTO PROVVISORIO
In vigore dal 29 lug 2020
ARRESTO PROVVISORIO
1. La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto.
2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo.
3. Inoltre, si potrà disporre l'arresto della persona richiesta anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia accompagnata dalla richiesta di arresto.
4. La localizzazione della persona richiesta può essere fatta attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.
Storico versioni
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