Trattato di estradizione

Art. 7

ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

In vigore dal 29 lug 2020
ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato dinanzi all'autorità competente. Se necessario si assicurerà la presenza di un interprete.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tde-7

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