Trattato di estradizione
Art. 4
CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE
L'estradizione può essere rifiutata:
a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;
e) quando la violazione per la quale è richiesta l'estradizione è stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.
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