Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 4
LEGGE APPLICABILE
In vigore dal 29 lug 2020
LEGGE APPLICABILE
1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.
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