Trattato di estradizione
Art. 23
RENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata illimitata.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.
4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità con lo stesso.
Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2018, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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