Trattato di estradizione

Art. 21

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

In vigore dal 29 lug 2020
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all', che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore. 2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del Trattato sono decise in conformità alle disposizioni previgenti.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tde-21

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