Trattato di estradizione
Art. 21
21 / 71AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all', che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore.
2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del Trattato sono decise in conformità alle disposizioni previgenti.
Storico versioni
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