Trattato di estradizione

Art. 19

SPESE

In vigore dal 29 lug 2020
SPESE Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a carico della Parte Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tde-19

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SPESE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo