Art. 19 · SPESE
Trattato di estradizione

Art. 19

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SPESE

In vigore dal 29 lug 2020
SPESE Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a carico della Parte Richiedente.
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