Trattato di estradizione
Art. 19
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In vigore dal 29 lug 2020
SPESE
Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a carico della Parte Richiedente.
Storico versioni
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