Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA
In vigore dal 29 lug 2020
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA
L'assistenza giudiziaria comprende:
1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;
4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;
6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;
10. le richieste di esercizio dell'azione penale;
11. l'espletamento e trasmissione di perizie;
12. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o di altre dichiarazioni;
13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di luoghi o di cose;
14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
15. le intercettazioni di comunicazioni;
16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità del presente Trattato, a condizione che non sia incompatibile con le leggi della Parte Richiesta.
Storico versioni
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