Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 6

LINGUE

In vigore dal 29 lug 2020
LINGUE Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-6

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