Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 6
LINGUE
In vigore dal 29 lug 2020
LINGUE
Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-6