Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 11
ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO
In vigore dal 29 lug 2020
ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI
PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO
1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le dichiarazioni dei testimoni, delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta. I funzionari rappresentanti degli organi competenti possono presenziare all'esecuzione della richiesta, se muniti del nulla osta della Parte Richiedente.
3. Ai rappresentanti delle Autorità Competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare le domande che possono essere rivolte alla persona interrogata o esaminata, tramite il rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.
5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte.
6. La persona citata per rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente: a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza.
7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.
Storico versioni
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