Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 13
TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI
In vigore dal 29 lug 2020
TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI
1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:
a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
b) di avviare procedimenti penali; o
c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.
2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.
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