Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 16
GARANZIE DELLA PERSONA CITATA
In vigore dal 29 lug 2020
GARANZIE DELLA PERSONA CITATA
1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.
2. La Garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.
3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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