Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 16

GARANZIE DELLA PERSONA CITATA

In vigore dal 29 lug 2020
GARANZIE DELLA PERSONA CITATA 1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze. 2. La Garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno. 3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.
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GARANZIE DELLA PERSONA CITATA (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo