Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 14
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI
In vigore dal 29 lug 2020
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI
Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-14