Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 14

LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

In vigore dal 29 lug 2020
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-14

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LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo