Art. 14 · LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 14

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LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

In vigore dal 29 lug 2020
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
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