Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 17

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO)

In vigore dal 29 lug 2020
TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO) 1. Nel caso in cui non possa avere luogo quanto disposto dal paragrafo 1 dell', ogni persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo), indipendentemente dalla sua nazionalità, può essere trasferita temporaneamente, con il consenso dell'Autorità Centrale della Parte Richiesta, alla Parte Richiedente, per rendere dichiarazioni in qualità di testimone o vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che questa sia riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato. 2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, sulla base di una richiesta motivata dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente. 3. La modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti. 4. Il trasferimento è rifiutato: a) se la persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) non vi consente per iscritto; b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle Autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli del presente Trattato. 6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione. 7. La persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.
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TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO) (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo