Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 22
SPESE
In vigore dal 29 lug 2020
SPESE
1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:
a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
c) spese relative al trasporto, alla permanenza e alla presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell' del presente Trattato;
d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
e) spese relative alla protezione di persone prevista dall' del presente accordo.
2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.
Storico versioni
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