Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 27

ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE

In vigore dal 29 lug 2020
ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-27

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