Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 27
ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE
Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
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